LA MAXI SANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO NEL COLLEGATO 2010. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO – DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA.
L’articolo 4 della legge 183/2010 prevede all’articolo 4 quanto segue:
Misure contro il lavoro sommerso
1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
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In merito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 12 novembre una circolare con cui detta istruzioni operative ai funzionari di vigilanza che si allega.
Il quadro normativo di riferimento della maxisanzione è ormai sostanzialmente cambiato.
Il legislatore nel ridisegnare l’Istituto ha cercato di coniugare la necessità dell’effetto deterrente della medesima con un alleggerimento della potestas puniendi.
L’ambito di applicazione della maxisanzione è limitato ai soli datori di lavoro subordinato e la nuova maxi sanzione è applicabile anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge ma consumatesi dopo l’entrata in vigore della medesima.
La condotta illecita che consiste nell’occupare lavoratori in nero costituisce, infatti, un illecito di natura permanente in quanto la lesione dell’interesse protetto dalla norma si protrae nel tempo per cessare nel momento in cui il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro sommerso, ovvero tale rapporto si interrompe o, ancora, all’atto dell’accertamento da parte dell’organo ispettivo .Cessata la permanenza, la condotta può dirsi esaurita e l’illecito consumato.